Si avvisano i contribuenti ed i Caf cittadini che con delibera di Giunta Comunale nr. 13 del 17 febbraio 2023 (in corso di pubblicazione) è stato differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2023 il termine ultimo entro il quale presentare le richieste di agevolazione Tari, applicabili all’anno di imposta 2023 previste all’art. 24 del regolamento Tari.

Per le utenze domestiche è prevista la riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile:

– a) per il nucleo familiare che occupa l’abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d’età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps

– b) in situazioni di disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell’applicazione il disagio lavorativo del nucleo familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l’unica fonte di reddito dell’intero nucleo familiare sia rappresenta dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall’indennità di mobilità ovvero dall’indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;

– c) per i nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

  • il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell’anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
  • che ad eccezione dell’abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;

Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2022.

Esenzione dal tributo per le utenze domestiche:

– 1) per le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall’I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate;

– 2) per le abitazioni ove dimorino persone singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l’intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l’assistenza economica. L’esenzione è disposta su istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all’Ufficio Tributi;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2022.

Il riconoscimento delle predette agevolazioni è per singoli anni d’imposta e le relative istanze devono essere prodotte annualmente, a pena di decadenza, entro la data fissata dal Regolamento TARI per ciascun anno di imposta, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Trani al seguente link utilizzando il modello presente nella sezione TARI denominato “Istanza agevolazioni ed esenzioni TARI Utenze Domestiche”.

Il modello correttamente compilato in ogni sua parte deve essere presentato o mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente nelle ore di apertura degli uffici, o a mezzo servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento, indirizzandolo al Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Trani – Via Morrico, 2, 76125 Trani, o a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected].

Alla luce della proroga, i modelli, qualunque sia il metodo di trasmissione prescelto, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il prossimo 31 marzo 2023.