Poco più di venti giorni fa la prima ordinanza del Giudice del Lavoro di Trani contro la riforma della cosiddetta “Buona Scuola” e la conseguente vittoria di una docente barlettana che era stata trasferita in Provincia di Parma. Ieri, invece, è arrivata la seconda oridnanza questa volta in favore di un docente della Città di Andria, immesso in ruolo ad Asti dopo l’assegnazione temporanea nella scorsa annata scolastica a Barletta.

Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Trani, Dr. Massimo Brudaglio, ha accolto in sostanza la tesi del docente andriese, difeso dall’Avv. Riccardo Cannone, con l’ausilio della dott.ssa Teresa Scaringella, riconoscendo interamente, ai fini della formazione della graduatoria per la mobilità, il servizio reso nell’Istituto Scolastico Paritario dall’anno scolastico 2001/2002 e sino all’anno 2015/2016. Punteggio che in sostanza, riporta il docente andriese nelle prime posizioni della graduatoria permettendo la scelta nell’ambito Puglia 08 e cioè quello che comprende Andria. In più il Giudice del Lavoro ha accolto il provvedimento d’urgenza richiesto dal legale difensore, per via sia della sussistenza del diritto che del pericolo di danno a causa del ritardo nella pronuncia.

Una ordinanza importante che sostanzialmente annulla una norma contenuta nelle note comuni del contratto collettivo nazionale dell’8 aprile 2016, che in sostanza non permetteva il riconoscimento, ai fini della graduatoria, del punteggio relativo allo svolgimento di attività di insegnamento presso le scuole paritarie, contravvenendo, difatto, all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo 255/2001 convertito in legge 333/2001. Numeri, sentenze ed ordinanze che, difatto, cambiano la vita di moltissimi docenti che, dopo la Buona Scuola, speravano finalmente in un inserimento nei ruoli decisamente meno traumatico. Nel frattempo ora il Miur avrà tempo comunque per opporsi anche se nel frattempo dovrebbe riscrivere la graduatoria e trovare una classe al docente andriese ad anno scolastico già iniziato.