Il Giudice sportivo nella seduta del 3 dicembre si è così espresso sulla 13^ giornata del campionato di Eccellenza pugliese 2019/20: Gara del 20/10/2019 Vigor Trani-UC Bisceglie: il Giudice sportivo territoriale esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:

con rituale preannuncio e successivo reclamo – entrambi tempestivi e notificati alla controinteressata ex art. 67 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva – l’Asd Unione Calcio Bisceglie chiedeva la ripetizione della gara, invocando un errore tecnico del Direttore di gara;
a seguito di doppia ammonizione, il n. 3 del Vigor Trani non veniva immediatamente espulso, ma dopo circa un minuto, durante il quale avrebbe preso parte attivamente alla gara;
con supplemento del 05/11/2019 il direttore di gara ha confermato di non aver immediatamente espulso tale giocatore per doppia ammonizione: dopo pochi secondi veniva avvertito verbalmente dall’assistente n. 1 e, conseguentemente, provvedeva ad espellere tale calciatore mostrandogli direttamente il cartellino rosso;
ha precisato che il Muciaccia Davide è rimasto in campo per circa 15-20 secondi, senza mai partecipare attivamente alla gara né influire sulla medesima;
sul punto si richiamano i precedenti conformi della CAF n. 34/23 – 4 -92/11 e 35/8 – 5 – 92/6;
tanto premesso

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla Asd Unione Calcio Bisceglie e, per l’effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della Vigor Trani;
di non addebitare la tassa reclamo, alla luce dell’ammissione effettuata dall’arbitro che, tuttavia, non ha inciso sulla regolarità della gara.