Il Consiglio di Stato ha nuovamente annullato la nomina di Antonino Di Maio a procuratore di TRANI. In dettaglio la sentenza, pubblicata oggi, annulla la deliberazione con la quale, il 13 febbraio scorso, il Plenum del Csm aveva riconfermato Di Maio, originario di Nicosia, alla guida della Procura tranese: Di Maio aveva ottenuto la maggioranza dei voti contro il pm di Bari, Renato Nitti, che si era gia’ rivolto ai giudici amministrativi dopo la prima scelta di Di Maio quale procuratore di TRANI. Il Plenum, infatti, nell’aprile 2017 aveva scelto Di Maio, preferendolo a Nitti, come successore di Carlo Maria Capristo, passato a guidare la Procura di Taranto.

Nitti si era opposto facendo ricorso alla giustizia amministrativa che, in primo grado, nel gennaio 2018 gli aveva dato torto; mentre il 3 ottobre 2018 il Consiglio di Stato aveva accolto parzialmente il suo ricorso, ritenendo che il provvedimento di nomina da parte del Csm fosse affetto da un vizio di legittimita’ del giudizio. In pratica aveva accolto il suo ricorso nella parte relativa al possesso, da parte di Di Maio, dei titoli utili per diventare procuratore (gia’ ritenuti non sufficienti in occasione di un altro concorso a procuratore, solo tre mesi prima).Secondo la nuova valutazione licenziata a febbraio dal Csm a maggioranza, i due candidati potevano essere considerati equivalenti. Il curriculum di Nitti, pero’, “per quanto apprezzabile, non puo’ certo portare ad un giudizio di prevalenza” – spiegava il Plenum – perche’ Di Maio poteva vantare una “esperienza piu’ ricca” avendo lavorato in un maggior numero di uffici di Procura. Alla fine aveva pesato anche il fatto che il magistrato di origini siciliane era “piu’ anziano di ruolo di quasi quattro anni”. A questa decisione Nitti si era opposto nuovamente e, ora, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) ha accolto il suo ricorso, dichiarando la nullita’ della deliberazione 13 febbraio 2019 del Plenum del Csm “per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza della sezione del 3 ottobre 2018”.

Nel ricorso al Consiglio di Stato contro la nomina di Antonino Di Maio a procuratore di TRANI, il pm di Bari Renato Nitti ha sostenuto che la delibera del febbraio 2019 del Csm era da annullare “in quanto adottata in elusione e violazione del giudicato, formatosi sulla sentenza 3 ottobre 2018, n. 5696 di questa V sezione del Consiglio di Stato, non essendosi nuovamente proceduto ad una comparazione effettiva tra i candidati”. In particolare, “il Csm avrebbe disatteso gli indicatori richiamati in tale sentenza e previsti” dalle norme in materia di dirigenza giudiziaria, “in primis con riferimento alla valorizzazione di un indicatore (l’esperienza di procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia) solo pochi mesi prima giudicato in termini diametralmente opposti”. Nella delibera contestata “l’organo di governo autonomo della magistratura – sempre secondo il ricorrente – avrebbe infatti proceduto alla valutazione dell’esperienza di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica in Nicosia, rilevando che ‘con riferimento all’indicatore di cui all’art.17, lett. b) rileva l’importante esperienza maturata come Procuratore capo f.f. della Procura della Repubblica di Nicosia per tutti i periodi di assenza – a vario titolo – del Procuratore titolare, negli anni 1993-1996, misurando immediatamente le proprie capacita’ in un difficile contesto territoriale ove l’Ufficio di Procura costituiva il piu’ importante baluardo statale nel contrasto alla criminalita’ di ogni tipo”, senza purtuttavia specificare quali sarebbero state le sopravvenute circostanze di fatto per le quali l’esperienza in questione dovrebbe oggi assumere rilevanza”. Anche per questo Palazzo Spada, ora, ha ritenuto fondato quanto contestato dal pm Nitti, secondo il cui ricorso “il Csm avrebbe reiterato il medesimo vizio che gia’ affliggeva il provvedimento precedente, stigmatizzato dalla decisione del giudice d’appello di cui si chiede ora l’ottemperanza”. Il collegio, pero’, ha ritenuto che “la particolarita’ della vicenda sottoposta al suo esame non giustifichi, allo stato, l’invocata nomina di un commissario ad acta per la corretta esecuzione del giudicato”. Dunque, la questione dovra’ ora tornare al Csm.