Firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Trani e i sindacati per quanto riguarda la legalità negli appalti pubblici. Trani è la prima città nella Bat ad aver sottoscritto questo tipo di intesa, mentre è il terzo comune in Puglia.

Un protocollo d’intesa in materia di concessioni e di appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e clausola sociale tra amministrazione comunale e Cgil, Cisl e Uil sarà firmato a Trani per la collaborazione tra parti interessate affinchè nella gestione delle concessioni e degli appalti pubblici e servizi siano raggiunti obiettivi che si rivelino efficaci a contrastare l’utilizzo del lavoro nero e qualsiasi forma di lavoro irregolare e illegalità diffuse. L’obiettivo che si intende perseguire è quello dell’applicazione, unitamente alla legislazione del lavoro, dei diritti contrattuali rivenienti dalla contrattazione collettiva sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente rappresentative e la contrattazione integrativa della Provincia di Bat e Bari qualora esistenti, nonché dei successivi rinnovi, al fine di garantire altresì la tenuta dei livelli qualitativi del lavoro; tenendone conto sia nella costruzione della base d’asta della stazione appaltante sia, nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto contraente, con riguardo all’obbligo di revisione periodica del prezzo, al fine di soddisfare le esigenze specifiche di pubblica utilità; conseguire livelli di sviluppo compatibili con l’ambiente; creare nuovi posti di lavoro; conservare i posti di lavoro esistenti e i diritti contrattuali ed offrire opportunità di esplicazione del saper fare impresa sui versanti della organizzazione e della innovazione tecnologica.

Queste in sintesi le colonne portanti dell’intesa firmata questa mattina nella sala giunta del Comune di Trani tra il sindaco, Amedeo Bottaro, e Giuseppe Deleonardis, segretario generale Cgil Bat; Vito De Mario, segretario comunale Cgil; Giuseppe Boccuzzi, segretario generale Cisl Bari-Bat; Antonia Sinisi, coordinatrice Cisl Bat; Luigi De Ceglie, segretario comunale Cisl; Vincenzo Posa, coordinatore Uil Bat; Domenico Cognetti, segretario comunale Uil.

«Il Comune di Trani – ha detto il Sindaco Amedeo Bottaro – ha fatto della legalità il suo biglietto da visita. Appalti, adesso, su piattaforme telematiche. Non era mai successo e noi abbiamo intrapreso questa strada. Ora tutto è informatizzato e soprattutto sotto la lente della trasparenza. Addirittura ora selezioniamo i membri della commissione di gara dopo una istruttoria che individui i profili e i requisiti giusti. In alcuni casi avviene anche il sorteggio pubblico a parità di requisiti. Cose che questa città non aveva mai visto sino ad ora. Ne sono fiero ed orgoglioso di questo. E sono altrettanto felice di aver firmato questa intesa con i sindacati».

Ecco il dettaglio del protocollo d’intesa:

Con il presente protocollo le parti firmatarie intendono collaborare attivamente affinché nella gestione delle concessioni e degli appalti pubblici e servizi siano raggiunti obiettivi che si rivelino efficaci a contrastare l’utilizzo del lavoro nero e qualsiasi forma di lavoro irregolare e illegalità diffuse. L’obiettivo che si intende perseguire è quello dell’applicazione, unitamente alla legislazione del lavoro, dei diritti Contrattuali rivenienti dalla contrattazione collettiva sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente rappresentative e la contrattazione integrativa della Provincia di Bat e Bari qualora esistenti, nonché dei successivi rinnovi, al fine di garantire altresì la tenuta dei livelli qualitativi del lavoro; tenendone conto sia nella costruzione della base d’asta della stazione appaltante sia, nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto contraente, con riguardo all’obbligo di revisione periodica del prezzo, al fine di:

  • soddisfare le esigenze specifiche di pubblica utilità
  • conseguire livelli di sviluppo compatibili con l’ambiente
  • creare nuovi posti di lavoro
  • conservare i posti di lavoro esistenti e i diritti contrattuali
  • offrire opportunità di esplicazione del saper fare impresa sui versanti della organizzazione e della innovazione tecnologica

Le parti riconoscono che l’effettivo raggiungimento di tali obiettivi sarà conseguito più efficacemente con la introduzione di misure di contrasto alla corruzione ed in generale alla illegalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme vigenti.

In particolare prendono atto delle indicazioni del nuovo codice degli appalti (approvato con decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016) e delle modifiche intervenute con il d.lgs n.56 del 19/4/2017 individuato in prosieguo con il termine codice, relative:

  • alla semplificazione, alla trasparenza ed alla accelerazione delle procedure di gara nel contesto di legalità definito dalla legislazione in vigore
  • alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • al subappalto
  • alla puntuale applicazione delle disposizioni del codice prescrittive del metodo di aggiudicazione dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
  • al rating di legalità
  • alla White List.

A queste indicazioni aggiungono le seguenti prescrizioni.

  • regolamentazione del c.d. management risk: allo scopo, il Comune di Trani, nell’ambito del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, analizzerà i fattori di rischio corruzione in senso lato, relativi alle singole fasi delle procedure di concessione e/o di appalto nelle varie tipologie di aggiudicazione e affidamento , con individuazione delle contromisure necessarie ; in tal modo si potrà ridurre il rischio corruzione , non lasciando solo il responsabile del procedimento , che dovrà essere messo in condizione di conoscere ex ante puntuali norme di comportamento a cui attenersi.
  • Intensificazione da parte della P.A. del controllo per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a salvaguardia della salute e della incolumità dei lavoratori per l’intera durata della esecuzione del contratto, con adozione di apposito atto di concertazione coinvolgente il responsabile del procedimento, il responsabile aziendale della sicurezza, il dirigente di settore, il direttore dei lavori, il direttore di cantiere, nonché con previsione specifica, per le costruzioni, di tutte le forme di coinvolgimento del sistema bilaterale.
  • Prevedere nel bando o nell’avviso di gara per l’aggiudicazione dei contratti  di importo inferiore al limite previsto dall’articolo 35 del codice, l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori di cui all’articolo 105, comma 6, fermo restando il diritto del committente di svolgere verifica preventiva su ogni eventuale subappaltatore, in ordine alla sua idoneità tecnico-funzionale e alla sua affidabilità morale, economica e imprenditoriale, oltre che al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
  • Previsione di criteri o linee guida che per fattispecie predeterminate specifichino se debba trovare applicazione la normativa dello statuto delle imprese (ex artt. 13 comma 2 lettera a della legge 11 novembre 2011 n.180) e dell’art. 51 comma 1 del codice sul favor a micro, piccola, media impresa, ovvero la normativa dell’art.35 comma 6 del codice, che sancisce il divieto di frazionamento artificioso dei contratti.
  • Incentivazione della regolarità del lavoro da parte delle stazioni appaltanti; a riguardo da un canto il D.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) richiamato dall’art.105 comma 16 del codice sarà strumento di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dall’altro si mirerà a raggiungere l’obiettivo di evitare l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti. L’appaltatore e/o il subappaltatore si impegneranno ad utilizzare lavoratori non collegati ad organizzazioni criminali; preliminarmente, rispetto all’inizio effettivo delle attività di lavoro forniranno alla stazione appaltante l’elenco dei lavoratori da impiegare e la stazione appaltante potrà attivarsi, previa assunzione di informazioni da organi di sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario, per verificare la sussistenza o meno di controindicazioni sui lavoratori comunicati; delle controindicazioni emerse sarà data notizia sollecita all’appaltatore ed al  subappaltatore per la determinazione degli effetti previsti dalla normativa vigente;  Inoltre negli appalti di servizi per i quali  opera la clausola sociale, sempre allo scopo di evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, sei mesi prima della scadenza dei contratti incorso, la stazione appaltante dovrà acquisire gli elenchi dei lavoratori in servizio effettivo presso l’appaltatore.
  • Nei bandi devono essere esplicitamente previsti quanto richiamato dalla legge Regionale 28/2006 in materia di lotta e contrasto al lavoro nero e dalla legge Nazionale 199/2016 .
  • Il Comune di Trani introdurrà apposita clausola nei capitolati d’appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei lavori edili e nei cantieri edili, per le lavorazioni elencate dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, l’applicazione esclusiva dello stesso CCNL dell’edilizia e relativo contratto integrativo territoriale firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi anche ai sensi e per gli effetti di quanto affermato da ultimo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare 14775 del 26.07.2016.
  • Il Comune di Trani introdurrà apposita clausola nei capitolati d’appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei cantieri edili, nel rispetto delle norme in materia, l’accesso dei tecnici del CPT Puglia Centrale per poter svolgere e/o coordinare la necessaria attività di consulenza per la sicurezza e prevenzione nei cantieri e degli RSLT per lo svolgimento delle attività loro demandate delle disposizioni di legge e di accordi vigenti.
  • Previsione nei bandi, avvisi,  inviti alle gare, per gli appalti e contratti ex art.35 e 36 del d. lgs.56 /2017 art.50 relativo all’inserimento delle clausole sociali, al fine del consolidamento e stabilità occupazionale del personale già impegnato nei precedenti appalti e l’obbligo, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del d. lgs. 50/2016 di applicare “il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

Nei bandi tale previsione deve recepire altresì quanto previsto dal Regolamento Regionale n.31 del 27/9/2009 della Regione Puglia, che garantisce ai lavoratori la continuità di lavoro e il riassorbimento delle unità lavorative impegnate nei precedenti appalti, senza periodo di prova. Qualora ai dipendenti dell’appaltatore subentrante non si applichi lo stesso contratto collettivo nazionale di categoria dell’appaltatore sostituito per le medesime attività oggetto dell’appalto, per l’individuazione dei contratti si richiama la disposizione del comma 4 dell’art. 30  del nuovo codice degli appalti da applicare anche alle imprese con sede all’estero (tale indicazione va inserita nei bandi) e della clausola sociale prevista dalla Regione Puglia.

  • Considerazione nella programmazione degli appalti e/o concessioni di servizi dell’istituto degli appalti – concessioni riservati, secondo la disposizione dell’art.112 del codice.
  • Quando si procede con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impegno della stazione appaltante a valutare il riconoscimento di premialità specifiche alle offerte che prevedono le assunzioni o  mantenimento in servizio come lavoratori di soggetti disabili e/o svantaggiati, individuati dal comma 2 dell’art. 112 del codice, con effettivo relativo utilizzo, ove compatibile con l’oggetto dei lavori appaltati e/o della concessione.
  • Assicurazione di leale concorrenza e pari opportunità a tutti partecipanti alle gare nella fase di individuazione del contraente.
  • Garanzia di esecuzione corretta della concessione e/o dell’appalto aggiudicato, con sottoscrizione dalla stazione appaltante e dalla  impresa aggiudicatrice, di patto di integrità; il patto deve contenere obbligazione reciproca di concedente – concessionario e/o di appaltante – appaltatore di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con espressa accettazione degli obblighi ed impegni previsti dal piano comunale di prevenzione della corruzione, come di seguito riportati:
  • Divieto durante l’esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l’oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dell’Ente che interverranno nelle varie fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
  • Divieto durante l’esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell’Amministrazione comunale che siano cessati dal servizio nell’ultimo trentennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione, diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione;
  • Impegno affinché, nel rispetto della libertà d’impresa e delle esigenze produttive, l’eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità;
  • Il personale della PA preposto ai contratti è impegnato ad eseguire i controlli necessari ed a condividere con le imprese la ratio del patto di integrità (di qui la giustificazione della sottoscrizione bilaterale del patto). Con la condivisione delle forme di controllo e l’assunzione bilaterale di responsabilità si mira a rafforzare la cultura della buona amministrazione, a sostenere il senso del giusto comportamento e della giusta procedura.
  • Nelle ipotesi per le quali la normativa in vigore permette l’affidamento diretto e/o la procedura negoziata, predisposizione da parte della PA di un meccanismo, auspicabilmente concertato con le categorie imprenditoriali interessate, di individuazione dei concessionari e/o appaltatori che, pur salvaguardando le esigenze di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, consenta, a parità di condizioni, un’equa distribuzione degli appalti e, possibilmente, la rotazione delle aziende potenzialmente interessate. Le parti si danno atto, comunque, che l’attuazione di questo punto richiede l’emanazione di un apposito regolamento e quindi potrà essere attuato, nei tempi tecnici necessari,  mediante apposita delibera del Consiglio comunale.
  • Per le concessioni e/o gli appalti richiedenti consegne sotto riserva di legge e relativi a settori sensibili, a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati da DPCM del 18 aprile 2013 (noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardianie, ecc.), previsione della iscrizione delle imprese nelle white list della competente Prefettura, come condizione delle consegne.
  • In caso di inadempienze contrattuali da parte delle aziende, derivanti dalla inosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, l’Amministrazione potrà provvedere al pagamento del dovuto, avvalendosi delle garanzie prestate dall’appaltatore e nei termini e con le modalità di cui all’articolo 103 del d. lgs. 50/2016.
  • Al fine di allargare la base occupazionale o in caso di manodopera aggiuntiva una volta assolto l’obbligo della clausola sociale di occupazione dei lavoratori già impegnati nel precedente appalto, i bandi devono prevedere l’assunzione di quote di manodopera locale iscritti come disoccupati nei CPI e dei lavoratori iscritti nelle liste delle categorie protette.

Nei bandi di gara l’ A.C. si impegna ad inserire criteri di premialità attraverso punteggi per le aziende che si impegnano ad assorbire manodopera aggiuntiva particolarmente svantaggiata, fermo restando l’impegno affinché, nel rispetto della libertà d’impresa e delle esigenze produttive, l’eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.

  • L’Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei bandi e nei contratti di appalto apposite clausole che le consentano di effettuare senza preavviso ispezioni nei luoghi di lavoro dove si svolge l’attività di concessionari o appaltatori al fine di verificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le sue condizioni di sicurezza e il trattamento praticato nei confronti dei lavoratori.
  • Nei bandi salvo le disposizioni contrattuali previste dalla Contrattazione collettiva firmata dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in materia di contratti a tempo determinato e previste nell’esecuzione di opere e servizi, vanno privilegiati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevedendo il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato o comunque precario, negli stretti limiti di legge.
  • Qualora l’impresa aggiudicataria sia una cooperativa, andrà verificato che il relativo statuto o regolamenti non prevedano per i lavoratori obblighi ad associarsi, né altra previsione in contrasto con la normative e la legislazione del lavoro in materia di rapporti di lavoro e criteri che definiscono la subordinazione dei rapporti di lavoro.

 

Il presente protocollo ha validità triennale; le parti sottoscrittrici stabiliscono che entro tre mesi dalla scadenza di validità del protocollo si deciderà se confermarlo o meno oppure di provvedere,  eventualmente, a modifiche  delle prescrizioni; le stesse parti si impegnano altresì ad incontrarsi prima della predisposizione dei relative bandi per una condivisione delle clausole sottoscritte con il presente Patto per la legalità e con periodicità semestrale per la verifica del grado di attuazione e dei risultati conseguiti.

Il Sindaco del Comune di Trani e Cgil Cisl Uil provinciali si impegnano a rendere operativo il protocollo anche per le società e gli organismi partecipati.