A partire dall’1 giugno 2018 saranno abrogati i requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare per ciò che riguarda le domande di presentazione al REI (reddito d’inclusione). A partire dal prossimo mese, pertanto, gli unici requisiti richiesti per l’accesso del beneficio saranno quelli previsti dall’articolo 3 (comma) 1 del decreto legislativo 147 del 2017.

Questo il dettaglio dei requisiti occorrenti al momento della presentazione domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio:

a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia  titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa  di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare,  non  superiore  ad  una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo  di  euro 10.000;
  • un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1  e  2 relativamente  all’ISEE  e  all’ISRE  riferiti  ad   una   situazione economica aggiornata nei casi e secondo  le  modalità  di  cui  agli articoli 10 e 11.

c) con riferimento al godimento di beni  durevoli  e  ad  altri indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta,  fatti salvi gli autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e’  prevista  una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente piena disponibilità  di  navi  e  imbarcazioni  da  diporto  di  cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.171.”

Si precisa altresì che tutte le domande di ReI presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio dello stesso anno, in possesso di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio (dopo l’entrata in vigore della modifica normativa in oggetto), con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018.